Descrizione
Sono esonerati dal versamento tutti gli immobili che vengono identificati come abitazione principale, a meno che non facciano parte delle categorie catastali che li classificano come di lusso, cioè A/1, A/8 e A/9. L’imposta resta per tutte le cosiddette seconde case. Inoltre, l’imposta non deve essere pagata per i seguenti immobili:
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Gli alloggi sociali;
- La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Tipo documento | Modulistica , |
Numero e data | n. 00 del |
Data di pubblicazione | 13 Febbraio 2023 |
Oggetto | Sono esonerati dal versamento tutti gli immobili che vengono identificati come abitazione principale, a meno che non facciano parte delle categorie catastali che li classificano come di lusso, cioè A/1, A/8 e A/9. |
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Licenze | pubblico dominio |